Art. 4.
(Ristorazione collettiva scolastica e sanitaria).

      1. Al fine di tutelare in via precauzionale la salute dei soggetti particolarmente vulnerabili, nelle attività di ristorazione

 

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scolastica delle scuole di ogni ordine e grado, degli ospedali e dei luoghi di cura gestiti dall'amministrazione pubblica o da titolari privati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti o derivati da OGM.
      2. I soggetti titolari dei servizi scolastici e sanitari di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso apposita dichiarazione dell'erogatore del servizio di ristorazione, l'assenza di OGM e di prodotti derivati negli alimenti somministrati e di pubblicizzare in modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli stessi.